CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO MARIONNAUD
Articolo 1: Durata
Le presenti condizioni generali di acquisto Marionnaud si applicano all’esecuzione di qualsiasi Ordine (“RDA”, o “PO”) emesso da Marionnaud al Fornitore.
Articolo 2: Definizioni
"Ordine di acquisto" indica qualsiasi indicazione scritta di Marionnaud per la fornitura di beni o servizi, sia essa effettuata tramite ordine di acquisto formale, EDI o altra comunicazione scritta.
“Codice di Condotta” indica il Codice di condotta della Business Social Compliance Initiative (BSCI) nella sua ultima versione al momento dell'ordine, e disponibile su /medias/sys_master/images/h07/hea/9066387275806/amfori%20BSCI%20code%20of%20conduct_IT_CD_0/amfori-20BSCI-20code-20of-20conduct-IT-CD-0.pdf
"Ordine" indica qualsiasi bene o servizio acquistato da Marionnaud e posto da un Ordine di acquisto in qualsiasi forma.
“Condizioni Generali di Acquisto” o “CGA” significa le presenti condizioni generali di acquisto di Marionnaud, ivi compresi le appendici alle stesse.
"Fornitore" indica una società, azienda o persona da cui Marionnaud acquista i Beni.
“Prodotti” significa qualsiasi bene o servizio comprato da Marionnaud.
“Marionnaud” significa “Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l.” con capitale sociale di 3,500,000 € con sede in Via Riccardo Lombardi, 19/4, 20153 Milano, Italia, registrata presso il Registro delle Imprese di Milano con partita IVA 13425220152 e qualsiasi società controllata da “Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l.” o che la controlli, o collegata sotto la medesima Controllante e collegata a “Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l.”, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile italiano.
Articolo 3: Applicabilità
Le sole Condizioni Generali di Acquisto, ad esclusione di ogni altra condizione che sia essa scritta o verbale, si applicano a qualsiasi Ordine emesso da Marionnaud al Fornitore, salvo diverso accordo specifico.
L’accettazione da parte del Fornitore dell’Ordine implica automaticamente l’accettazione delle CGA Marionnaud ed il Codice di Condotta.
Ogni eventuale modifica concordata a queste CGA dovrà avvenire per iscritto e controfirmata a ambo le Parti.
La mancata richiesta, da parte di Marionnaud, di rispettare strettamente le presenti CGA, non implicherà nessuna rinuncia alle stesse e non impatterà la validità ne la possibilità di fare applicare le disposizioni ivi contenute.
Nel caso in cui una o più clausole contenute in questo contratto fossero illegali o inapplicabili, le altre clausole non saranno affettate e rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Le presenti CGA includono tutti i termini riguardanti la fornitura di Prodotti dal Fornitore a Marionnaud e sostituiscono tutti gli accordi anteriori fra le parti.
Articolo 4: Ordine
Qualsiasi fornitura di Prodotti a Marionnaud deve essere preceduta da un Ordine scritto e valido.
L’Ordine deve includere il prezzo, la quantità di Prodotti o di Servizi, la data e luogo di consegna e qualsiasi altra condizione particolare applicabile. In caso di mancata risposta del Fornitore nei tre giorni lavorativi dopo la data di spedizione dell’Ordine, l’Ordine sarà considerato accettato.
Articolo 5: Prezzo e condizioni di pagamento
Il prezzo dei Prodotti o Servizi, come specificato sull’Ordine, deve essere inteso come "Delivered Duty Paid" ("DDP") nel luogo o nei luoghi indicati nell'Ordine o altrimenti specificati da Marionnaud. Tali prezzi devono includere tutte le spese di trasporto e di assicurazione, così come qualsiasi altra imposta diversa dell’IVA, salvo accordo contrario con Marionnaud. Nessun aumento dei prezzi potrà essere fatto senza il previo consenso di Marionnaud.
Salvo accordo contrario e posto che la fattura viene preparata ed emessa in conformità con queste CGA e non contestata da Marionnaud (riguardo sia per gli importi fatturati, sia la prestazione del Fornitore), il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della fattura.
La fattura del Fornitore dovrà indicare il numero d’Ordine.
In caso di ritardo del pagamento e a condizione che il Fornitore sia in regola circa i suoi obblighi, le parti concordano di applicare interessi di mora pari al tasso d’interesse legale.
Marionnaud potrà, in ogni momento, compensare qualsiasi importo dovuto al Fornitore con importi dovuti dal Fornitore a Marionnaud.
Articolo 6: Consegna
Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti o effettuare i Servizi a Marionnaud nel posto o nei posti indicati nell’Ordine, o specificati da Marionnaud.
La consegna sarà effettuata “Delivered Duty Paid” (“DDP”), ove indicato secondo gli Incoterms ed i rischi passeranno a Marionnaud al momento e nel luogo di consegna.
In aggiunta a quanto sopra, il Fornitore dovrà assicurare i Prodotti contro la perdita, il furto, la rottura, i danni e tutti i rischi vincolati al trasporto dei Prodotti fino al posto di consegna.
Il Fornitore dovrà allegare bolla di consegna precisando il nome del Fornitore, il numero d’Ordine, la designazione, il tipo e la quantità di Prodotti.
Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti nel rispetto di ogni altra condizione logistica specificata di volta in volta da Marionnaud.
La ricezione dei Prodotti e/o la firma per accettazione di Marionnaud non costituiranno nessun riconoscimento di buona qualità dei Prodotti ricevuti, né di corrispondenza delle quantità a quelle indicate sulla bolla di consegna o d’imballaggio, né di rinuncia rispetto alle responsabilità del Fornitore.
Articolo 7: Ritardo e Penali
Il Fornitore dovrà consegnare i Beni a (o espletare i Servizi per) Marionnaud all'indirizzo/i specificato/i da Marionnaud nell'Ordine o in qualsiasi altro luogo indicato per iscritto da Marionnaud.
Il Fornitore dovrà consegnare i Prodotti (siano essi beni o servizi) a Marionnaud alla data e all’ora specificata nell’Ordine o qualsiasi data e ora indicata per iscritto da Marionnaud. La tempistica della consegna è essenziale per Marionnaud.
Il Fornitore s’impegna a informare immediatamente Marionnaud di qualsiasi evento che possa ritardare la consegna. Il Fornitore s’impegna a prendere tutte le misure per limitare detto ritardo, a propri costi. In caso di eventuale ritardo, Marionnaud avrà il diritto di richiedere una consegna express, a costo del Fornitore, o di rifiutare la consegna dei Prodotti, senza rinunciare al diritto di richiedere il risarcimento del danno.
Articolo 8: Proprietà
La piena e libera titolarità e rischio relativo alle Merci passerà a Marionnaud al momento della consegna, a meno che il pagamento non venga effettuato prima della consegna, nel qual caso il titolo passerà al pagamento.
Ogni caso contrario sarà ritenuto inapplicabile a Marionnaud.
Articolo 9: Accettazione e policy sui resi
Tutti i Prodotti consegnati saranno considerati accettati dopo la verifica completa da parte di Marionnaud della loro conformità alle disposizioni e specificazioni dell’Ordine ed alle norme applicabili.
Marionnaud avrà il diritto di rifiutare qualsiasi Prodotto che non sia in conformità con l’Ordine, entro trenta (30) giorni dalla consegna. Se Marionnaud non esercita il suo diritto in tale periodo, i Prodotti saranno considerati accettati.
Qualsiasi Prodotto rifiutato da Marionnaud sarà ripreso dal Fornitore a suo costo negli otto (8) giorni dopo la lettera formale di rifiuto di Marionnaud. Se il Fornitore non ricupera i Prodotti nello stesso periodo, Marionnaud potrà ritornare i Prodotti al Fornitore, o immagazzinare gli stessi, a costo e rischio del Fornitore.
Senza rinunciare ai suoi diritti di richiedere il risarcimento, Marionnaud potrà, a sua scelta, richiedere al Fornitore di correggere qualsiasi difetto dei Prodotti, o di rimborsare i Prodotti rifiutati.
Articolo 10: Garanzie e Responsabilità
L’accettazione del Fornitore di un Ordine implica automaticamente una garanzia sui Prodotti consegnati (ivi comprese le integrazioni) per un periodo di due (2) anni dopo l’accettazione di Marionnaud dei Prodotti (fatta salva qualsiasi estensione della durata della garanzia specificata nell’Ordine) e secondo i termini e condizioni di legge applicabile, tale garanzia include -senza limitazione- che::
• Il Fornitore è responsabile di vizi occulti e apparenti nonostante la consegna;
• Il Fornitore garantisce, e quindi indennizzerà Marionnaud, per ogni reclamo vincolato a vizi occulti o apparenti dei Prodotti.
Inoltre, il Fornitore sarà completamente responsabile per ogni eventuale danno causato dai Prodotti, ai sensi di legge e regolamenti riguardo la responsabilità dei prodotti.
Qualsiasi disposizione che limiti tale responsabilità, non potrà essere opponibile a Marionnaud.
Stante le disposizioni precedenti, il Fornitore dichiara e garantisce che:
a) I Prodotti sono adatti all’uso previsto;
b) I Prodotti, ivi inclusi i loro imballaggi ed etichettature, sono di buona qualità e in conformità di legge e norme applicabili nel Paese di origine e nel Paese di consegna (in particolare riguardante la Direttiva Europea sui prodotti cosmetici 76/768/EC, la ISO 22716, la Direttiva 2001/95/EC sulla sicurezza dei prodotti, la Direttiva 85/374/EEC sulla responsabilità dei prodotti e la Direttiva REACH 2006/121/CE);
c) A seconda dei casi, tutte le autorizzazioni richieste per collocare i Prodotti sul mercato sono state ottenute e tutte le condizioni ivi relative sono rispettate, in particolare per quanto riguarda le quote, i visti, i certificati di origine, le licenze, le dichiarazioni, la salute e la sicurezza;
d) I Prodotti sono sicuri, senza vizi e non creano rischi per la salute e la sicurezza in condizioni normali di uso;
e) Possiede e possederà, in ogni momento della durata delle presenti CGA o di qualsiasi Ordine, una adeguata assicurazione sui prodotti (ed altre eventualmente necessarie) in relazione alle sue potenziali responsabilità (in particolare in caso di lesioni fisiche, danni materiali e consequenziali, responsabilità civile), presso una compagnia di assicurazioni affidabile. Copie delle polizze assicurative saranno fornite a Marionnaud a sua richiesta.
Se Marionnaud si vede obbligata dalla legge a, o considera necessario secondo la sua ragionevole opinione, prendere delle misure per impedire (ulteriori) danni vincolati a qualsiasi mancanza alle garanzie menzionate nei paragrafi precedenti, per esempio, lanciando un richiamo di prodotti, il Fornitore sarà responsabile per tutti i costi, danni, perdite e reclami sostenuti e vincolati alle suddette misure, includendo, senza limitazione, costi di pubblicità, di recuperazione e di distruzione dei Prodotti.
Articolo 11: Disposizioni fiscali e sociali
Il Fornitore dichiara e garantisce che si trova in regola con tutte le dichiarazioni e gli obblighi nei confronti dell’amministrazione fiscale e degli organismi di protezione sociale. Inoltre, il Fornitore dichiara e garantisce aver rispettato gli obblighi imposti (i) dalla legge e dalle regole fiscali e (ii) dalla legge e dalle regole della previdenza sociale, e in particolare che non impiega impiegati che non rispettano le suddette leggi e regole. Marionnaud potrà richiedere in qualsiasi momento prove documentali del suddetto rispetto. Il Fornitore dovrà tenere Marionnaud completamente indennizzato per ogni reclamo vincolato al presente articolo.
Articolo 12: Anti- corruzione
Il Fornitore dovrà, e dovrà fare in modo che lo facciano anche i suoi agenti, direttori, dipendenti, funzionari e subappaltatori: (i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, i codici e le sanzioni applicabili in materia di anti-concussione e anti-corruzione (leggi "Anti-Corruzione”), (ii) non intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che possa costituire un reato ai sensi delle leggi anti-corruzione; (iii) disporre e mantenere in atto per tutta la durata della fornitura, politiche e procedure adeguate per garantire la conformità con le leggi anti-corruzione.
Articolo 13: Responsabilità Sociale e Ambientale
Il rispetto dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile è molto importante per Marionnaud.
Il Fornitore dovrà quindi considerare, per la fornitura dei servizi sotto le presenti CGA, l’acquisizione di prodotti ecologici con etichette ambientali ufficiali.
Il Fornitore non dovrà offrire nessun prodotto a Marionnaud che non rispetti la Direttiva REACH 2006/121/CE.
Il Fornitore dovrà prestare un’attenzione particolare all’imballaggio dei Prodotti per evitare procedure lunghe e costose di disimballaggio e ri-imballagio. Si preferisce l’uso d’imballaggi riusabili.
Il Fornitore si adopererà per raggruppare i Prodotti insieme e minimizzare le consegne ad hoc, costose e non ecologiche.
Articolo 14: Proprietà Intellettuale
Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti, il loro uso, la loro consegna, la loro vendita e il loro imballaggio non violano nessun diritto di proprietà intellettuale di terze parti, e che i Prodotti sono quindi originali e sono stati introdotti sul mercato della Zona Economica Europea dal proprietario del marchio o con il suo consenso.
Stante le disposizioni precedenti, il Fornitore sarà responsabile, e indennizzerà completamente e prontamente Marionnaud, per tutti i costi, danni, perdite e reclami che Marionnaud possa sopportare o incorrervi a causa di qualsiasi violazione dei sopra menzionati diritti, come proprietà intellettuale o industriale, qualsiasi brevetto di terzi, marchio commerciale o di servizio, copyright in relazione ai Beni.
Articolo 15: Proprietà del nome Marionnaud
Le presenti CGA non conferiscono al Fornitore nessun diritto sul nome “Marionnaud” (sia utilizzato solo, sia utilizzato insieme con altre parole), né su nessun marchio commerciale o logo di Marionnaud o di ogni società del gruppo Marionnaud (i) in qualsiasi campagna di pubblicità o promozione, (ii) per esprimere o implicare una approvazione da parte di Marionnaud ai Prodotti del Fornitore, o (iii) in qualsiasi altra maniera.
Articolo 16: Cessione
Il Fornitore non può trasferire né cedere a nessuna terza parte i suoi diritti vincolati alle presenti CGA o a qualsiasi Ordine, senza la previa autorizzazione di Marionnaud. Nel caso in cui Marionnaud autorizzasse tale cessione o tale trasferimento, il Fornitore rimarrebbe solidariamente responsabile delle garanzie ivi incluse nei confronti di Marionnaud, come co-appaltatore dell’esecuzione completa di qualsiasi Ordine da parte del cessionario o subappaltatore.
Articolo 17: Cambio di controllo del Fornitore
In caso di cambio di controllo del Fornitore, come definito dalle leggi applicabili, Marionnaud sarà immediatamente informata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà, in conseguenza, terminare le presenti CGA e qualsiasi Ordine.
Articolo 18: Recesso e Insolvenza
In caso di inadempimento di una Parte ai suoi obblighi contrattuali, l’altra Parte potrà recedere dalle presenti CGA, senza penale, 30 (trenta) giorni dopo l’invio di una notifica formale in caso di mancata sanatoria dell’inadempimento. Nel caso in cui una delle parti fosse incapace di pagare i suoi debiti, o diventi fallita, o soggetta a un ordine amministrativo o vada in liquidazione, l’altra parte potrà, senza pregiudizio dei suoi altri diritti, recedere dalle CGA e da qualsiasi Ordine, o sospendere qualsiasi Ordine, senza incorrere nessuna responsabilità, nei limiti della legge applicabile.
Articolo 19: Forza Maggiore
Nessuna parte sarà tenuta responsabile per qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi, se risulti da un evento di Forza Maggiore, come definito secondo le leggi applicabili e dalla giurisprudenza.
La Parte che invochi la forza maggiore informerà immediatamente l'altra Parte, con raccomandata con ricevuta di ritorno, del verificarsi e della cessazione di tale evento o della stessa circostanza che debba essere qualificata come Forza Maggiore.
In tali casi, le Parti si atterranno alla buona fede per prendere tutte le misure per portare a compimento l'Ordine.
Articolo 20: Riservatezza
Nessuna parte dovrà divulgare a terze parti i dettagli riguardanti l’altra parte, inclusi i prezzi e le cifra di vendita, i dettagli tecnici o commerciali e qualsiasi altra informazione confidenziale ottenuta in relazione alle presenti CGA o con ogni Ordine, salvo in caso di divulgazione richiesta dalla legge o da un’autorità di regolazione.
Articolo 21: Conflitti – Legge applicabile
Le presenti CGA sono disciplinate e interpretate in conformità con la legge della Repubblica Italiana (escludendo però le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale delle Merci dell’11 aprile 1980) e le parti sottopongono in maniera irrevocabile i loro conflitti ai tribunali di Milano.